sabato 16 maggio 2020

....e il tempo continua a trascorrere...
Verità, Ingiustizia, Errori Giudiziari e Falsi Ideologici in Italia. Commenti, Recensioni e post della ex Agenzia di Animazione Divina Agency di Lavello (PZ).
Riflessioni sulle inqualificabili odissee giudiziarie di cui, in Italia, ne sono protagonisti involontari la Divina Agency e tante altre persone ....

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e per non dimenticare :

https://www.youtube.com/watch?v=VTcoMj1B55s

venerdì 28 luglio 2017

...chissà chissà che ne sarà... Divina Agency VS ...

...ecco....
La Consulta ha depositato le motivazioni della sentenza che "salva" la riforma della responsabilità civile dei magistrati. L'abolizione del filtro di ammissibilità supera il vaglio della Corte
Avv. Luisa Foti - Dopo la decisione adottata il 3 aprile scorso, il 12 luglio la Corte costituzionale, con la sentenza n. 164/2017, ha depositato le motivazioni della decisione avente ad oggetto alcuni profili di presunta illegittimità della normativa sulla responsabilità civile dei magistrati, la cd. legge Vassallo, modificata dalla legge approvata nel 2015, la n. 18. La riforma ha lasciato inalterati diversi profili della responsabilità civile dei magistrati ma, tra le tante cose modificate, ha soppresso il filtro di ammissibilità della domanda risarcitoria: il cittadino può, dunque, direttamente agire per proporre la domanda risarcitoria nei confronti dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale della riforma della responsabilità dei magistrati
La Consulta, in particolare, dopo aver rigettato le diverse ordinanze rimesse dai giudici di Verona, Treviso, Catania ed Enna, per difetto di rilevanza (cfr. considerato in diritto, punto 3), ha ammesso solo l'ordinanza del Tribunale di Genova, con il quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2 della legge n. 18 del 2015 nella parte in cui ha abolito il filtro di ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni, abrogando l'art. 5 della cosiddetta legge Vassallo.
Spiegando che le modifiche legislative sono state fatte sulla base delle indicazioni della Unione Europea (vedi in particolare la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, la nota pronuncia Köbler, sentenza 30 settembre 2003, in causa C-224/01, Gerhard Köbler) e sulla base del principio dell'"equivalenza" – ("il quale postula che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato, per la responsabilità civile in esito alla violazione del diritto europeo per mezzo di provvedimento giurisdizionale, non possono essere «meno favorevoli» di quelle riguardanti analoghi reclami di natura interna, vale a dire delle altre "normali" azioni risarcitorie esercitabili dai cittadini nei confronti dello Stato in altre e diverse materie") - e della "effettività" della tutela – ("che esige, poi, che i meccanismi procedurali del diritto nazionale non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento") - la Corte ritenendo non fondata la questione, ha spiegato che non è illegittima la soppressione del filtro di ammissibilità in quanto vengono ben bilanciati gli interessi in gioco dell'effettività della tutela e della autonomia e indipendenza della magistratura. Secondo la Consulta, la riforma non mina la serenità del giudice in quanto rimane inalterato il meccanismo del divieto dell'azione diretta contro il magistrato e il limite della rivalsa eventuale dello Stato nei confronti del magistrato. Non è costituzionalmente necessario, secondo il giudice delle leggi che, per bilanciare i contrapposti interessi sia prevista "una delibazione preliminare dell'ammissibilità della domanda contro lo Stato, quale strumento indefettibile di protezione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura".
L'abolizione del filtro di ammissibilità ha superato il vaglio del giudice delle leggi

Dalla parte motiva della sentenza si legge infatti che: "in tale cornice di rinnovato bilanciamento normativo − i cui termini sono rimessi alla discrezionalità del legislatore, nei limiti della ragionevolezza − si colloca - ha spiegato la Consulta - la scelta legislativa di abolizione del cosiddetto "filtro di ammissibilità", ritenuta funzionale al nuovo impianto normativo, specie se riguardata alla luce dei già ricordati principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Non è costituzionalmente necessario, infatti, che, per bilanciare i contrapposti interessi di cui si è detto, sia prevista una delibazione preliminare dell'ammissibilità della domanda contro lo Stato, quale strumento indefettibile di protezione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Tale esigenza può essere infatti soddisfatta dal legislatore per altra via: ciò è quanto accaduto con la legge n. 18 del 2015, per un verso mediante il mantenimento del divieto dell'azione diretta contro il magistrato e con la netta separazione dei due ambiti di responsabilità, dello Stato e del giudice; per un altro, con la previsione di presupposti autonomi e più restrittivi per la responsabilità del singolo magistrato, attivabile, in via di rivalsa, solo se e dopo che lo Stato sia rimasto soccombente nel giudizio di danno; per un altro ancora, tramite il mantenimento di un limite della misura della rivalsa. Tanto vale a stornare il paventato pericolo che l'abolizione del meccanismo processuale in esame determini un pregiudizio alla «serenità del giudice» come pure la temuta deriva verso una «giurisprudenza difensiva», ipotesi, questa, che evidentemente oblitera l'elevato magistero proprio di ogni funzione giurisdizionale".

domenica 7 agosto 2016

Divina Agency 2016 ... Lavello (PZ)

Continuano a perdere tempo dal 2011 ...siamo ad Agosto 2016 ...e il tempo trascorre...alla fine solo la consolazione di poter chiedere : allora, a quale conclusione siamo giunti ???


Divina Agency 2016 Lavello (PZ)

giovedì 7 luglio 2016

Divina Agency Rinvii e Testi del PM irreperibili o assenti ...

Rinvii e Testi del PM irreperibili o assenti ...e il tempo trascorre ...lento e inesorabile.... per la Divina Agency ma anche per gli altri ....

venerdì 29 agosto 2014

Divina Agency ...quanto tempo per la giustizia?

Quanto tempo per la giustizia?
Quanti anni dovranno ancora passare per la giustizia? ...per la verità o il falso ideologico?
....ci vorrano dei complicati calcoli ....non solo matematici ....e il tempo trascorrerà....

domenica 27 aprile 2014

Divina Agency ...verità o falso ideologico?

Oggi vogliamo iniziare a “dire la nostra” circa quanto raccontato, ormai circa due anni fa, dagli organi inquirenti che si occuparono dell’operazione “Divina”. Questo vuole essere un nostro tentativo, mai sopito, di chiarire parte dell’intera vicenda giudiziaria e i retroscena, mai “venuti alla luce” di una storia inverosimile e piena di irregolarità non solo processuali ma anche procedurali che in alcuni punti, che in altra sede saranno in un prossimo futuro discussi, sfocia in un chiaro ed evidente falso ideologico.
Gli organi inquirenti, durante la conferenza stampa tenuta a Potenza all’indomani dell’operazione Divina, raccontarono di avere rinvenuto presso la sede dell’Agenzia dei filmini che ritraevano ignari clienti dell’Agenzia in atti sessuali con escort dell’Agenzia; prontamente una nota di risposta dei legali dell’Agenzia replicò immediatamente che ciò non corrispondeva al vero e che chiaramente era una falsità. Furono esibiti durante la conferenza stampa dei computer portatili e non, che a detta degli inquirenti costituivano corpo di reato, ma non si comprende ancor oggi come mai quei computer non fossero sigillati e come potevano gli organi inquirenti, senza verificarne il contenuto, affermare che costituissero corpo di reato; in effetti addirittura un anno dopo l’operazione Divina, su istanza dell’ Agenzia rivolta alla restituzione dei computer, la Procura procedette in gran fretta, tra l’altro NDR senza la presenza di un consulente di parte dell’Agenzia, all’esame dei computer e del loro contenuto. Sempre durante la conferenza stampa furono presentati come corpo di reato dei bigliettini da visita, che altro non riportavano che numeri telefonici e servizi di animazione dell’Agenzia e infine dei condom, tra l’altro NDR rinvenuti non presso la sede dell’Agenzia ma nella stanza da letto e nell’auto di uno degli indagati e quindi presumibilmente adatti ad uso personale e non ad altre fantomatiche attività illegali. Le numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali cui furono oggetto gli attuali imputati nulla provarono; furono analizzate circa duemila conversazioni telefoniche e di queste ne furono evidenziate solo quattro in cui, NDR ad interpretazione degli inquirenti, ci sarebbe stato un indizio, (un indizio, non una prova chiara e inconfutabile) di una presunta attività delittuosa. Mai a nessuno e in nessuna occasione furono proposti dagli imputati servizi “extra” o di “escort” e di questo, NDR, ne sono prova le stesse intercettazioni telefoniche!  E, ad onor del vero, vi sono intercettazioni telefoniche in cui alla richiesta da parte di clienti di servizi “extra”,  gli imputati chiaramente rispondono in maniera negativa.
Queste circostanze altro non sono che un esempio di come gli organi inquirenti abbiano saputo distorcere la realtà dei fatti a discapito della verità servendosi della loro posizione privilegiata e dei media di massa per dare credibilità e lustro al loro discutibile operato.
L’opera più “valida” venne tuttavia creata dagli organi inquirenti successivamente, circa un mese dopo, quando in seguito ad una calunniosa dichiarazione, NDR mai verificata dagli organi inquirenti e rilasciata da una ragazza pressoché maggiorenne (NDR mancavano infatti circa quattro mesi alla maggiore età e non come allora dichiarato, alcuni anni) e tra l’altro, NDR, sedicente nel mentire circa le proprie qualità personali o di altri (come già avevano appurato in altra sede gli organi di polizia), una persona incensurata, collaboratore dell’Agenzia, veniva con motivazioni poco chiare e non sufficientemente esaustive ristretto agli arresti domiciliari “blindati”, ovvero senza possibilità di poter comunicare con nessuno.
Tale persona, in seguito dagli inquirenti ritenuta la “mente” dell’organizzazione criminale, dichiarò fin da allora la propria estraneità a quanto contestatogli ma il GIP, tra l’altro non quello che aveva seguito la fase delle indagini preliminari ma un sostituto, non ritenne valide e sufficienti le dichiarazioni ne le successive istanze di scarcerazione prodotte dai legali e ricche di dichiarazioni di altre persone, informate dei fatti e già NDR individuate dagli organi inquirenti, che chiaramente sconfessavano in toto quanto falsamente dichiarato dalla presunta parte offesa. Seguì, stranamente non immediatamente dopo ma a distanza di alcuni mesi, la richiesta del PM di un incidente probatorio onde cristallizzare i fatti oggetto dei capi di imputazione seguiti alle dichiarazioni della minore. Quest’ultima, presunta parte offesa, pur ricevendo regolare precetto per comparire dinanzi al GIP alla data stabilita, senza giustificazione alcuna, non si presentò e così le volte successive fino a rendersi, per gli organi inquirenti, definitivamente irreperibile; fu così che l’imputato esibì in aula documentazioni varie da cui chiaramente si poteva evincere la dimora della presunta parte offesa ma, per quale ragione lasciamo comprendere a chi legge, nulla venne fatto dalla Procura per trovare la presunta parte offesa e quindi, tramite l’esame in sede di incidente probatorio, cristallizzare o meno, i fatti e i capi di imputazione. Al fine il PM dichiarò di rinunciare all’incidente probatorio ma l’imputato continuò a restare agli arresti domiciliari finché dopo oltre quindici mesi di arresti domiciliari l’imputato, ormai esausto, per tramite dei suoi legali, rivolgeva istanza affinché la Procura, ossia chi aveva proposto ed ottenuto dal GIP la misura preventiva degli arresti domiciliari, lo ascoltasse personalmente, e non per tramite di papiri di carta allegati a inutili istanze, e decidesse successivamente se le sue dichiarazioni fossero veritiere o meno….il resto è storia; dopo appena tre giorni, valutati tutti gli elementi, la Procura decise di scarcerare l’imputato, evidentemente non ritenendo più sufficientemente valide le accuse e così, il famigerato “aguzzino della Divina Agency”, come fu definito quasi un anno e mezzo prima da numerose testate giornalistiche, riacquistava finalmente, e a ragione, la libertà.
Una riflessione è d’obbligo; cosa mai avrà detto l’imputato per convincere la Procura circa la sua estraneità ai fatti contestati e in particolare circa le dichiarazioni calunniose della presunta parte offesa in seguito alle quali era stato ristretto agli arresti domiciliari? I capi di imputazione parlavano di sequestro di persona e prostituzione minorile, reati che si sarebbero commessi e perpetrati in maniera continuativa dall’estate 2011 ai primi di Gennaio 2012. Si consideri NDR che nessun riscontro vi è tutt’oggi nel racconto della minore, nessun testimone che abbia assistito alla presunta prostituzione, nessun testimone che l’abbia mai addirittura riconosciuta nelle numerose feste a cui ella ha dichiarato di partecipare, nessun testimone che dice di averla vista segregata nel luogo in cui ella dice di essere stata sequestrata; eppure la Procura ha interrogato ed ascoltato parecchi testimoni ma nessuno fa riferimento ne riconosce la minore nonostante gli venga mostrato un album fotografico con anche l’immagine della minore. Come è possibile tutto ciò?  Forse nel racconto della minore vi è qualche falsità?
A favore dell’innocenza dell’imputato vi sono state fin da subito numerose dichiarazioni di parte, tutte, NDR, depositate in Procura e agli atti, di persone frequentatrici del luogo in cui la minore dichiara di essere sequestrata che hanno sconfessato in toto quanto dichiarato falsamente dalla minore; testimoni, assidui frequentatori della villa in cui la minore dichiara di essere sequestrata, che hanno dichiarato di non avere mai visto nessuna persona segregata, o altre dichiarazioni di persone che dicono di avere visto la minore a Bari proprio nel periodo in cui ella dichiarava di essere sequestrata a Lavello in Basilicata. A ciò si aggiunga che la minore non ha mai dato una descrizione del preciso luogo in cui sarebbe stata sequestrata, luogo, ricordiamolo che era sede di un’ Agenzia di animazione e quindi, NDR, oggetto di continue visite di clienti che mai hanno visto nessuno sequestrato. Ma non sono solo questi i fatti e le situazioni che l’imputato ha ricordato al PM durante l’interrogatorio in seguito al quale ha riacquistato la piena libertà; l’imputato ricorda al PM di quanto già dichiarato quasi un anno prima in occasione del tentato incidente probatorio e parla anche di profili di un noto Social Network da cui evince la grande calunnia della minore. Una cospicua documentazione tecnica (NDR in parte agli atti già da un anno prima) prova in maniera inequivocabile ed inconfutabile come la minore abbia mentito e raccontato falsità e in ultimo provano come la minore avesse in uso NDR anche un telefono cellulare….situazioni tutte che al fine convincono alfine e senza riserva alcuna il PM a revocare la misura personale degli arresti domiciliari all’imputato.
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Quanto finora raccontato, in maniera molto sommaria e sicuramente in alcuni punti lacunosa, è la storia, non ancora terminata, della vicenda giudiziaria della Divina Agency.
Noi possiamo offrire le prove e non “parole”….inoltre possiamo offrire le prove di gravi falsi ideologici commessi dagli organi inquirenti, prove tutte raccolte in un dossier che verrà mostrato in altra sede.....