....e il tempo continua a trascorrere...
Verità, Ingiustizia, Errori Giudiziari e Falsi Ideologici in Italia. Commenti, Recensioni e post della ex Agenzia di Animazione Divina Agency di Lavello (PZ).
Riflessioni sulle inqualificabili odissee giudiziarie di cui, in Italia, ne sono protagonisti involontari la Divina Agency e tante altre persone ....
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e per non dimenticare :
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Divina Agency di Lavello (PZ) .... verità o falso ideologico?
Divina Agency ... la nota Agenzia di Animazione e Spettacolo di Lavello (PZ) stimata per la serietà, professionalità e correttezza, "messa" a soqquadro nel Gennaio 2012 dalla P.G. lucana a seguito di "informazioni confidenziali" e discutibili indagini in alcuni tratti rasenti il "falso ideologico". Ad oggi a circa 8 anni dal Gennaio 2012 non si è giunti a nulla di concreto ...
sabato 16 maggio 2020
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venerdì 28 luglio 2017
...chissà chissà che ne sarà... Divina Agency VS ...
...ecco....
La
Consulta ha depositato le motivazioni della sentenza che "salva" la
riforma della responsabilità civile dei magistrati. L'abolizione del filtro di
ammissibilità supera il vaglio della Corte
Avv.
Luisa Foti - Dopo la decisione adottata il 3 aprile scorso, il 12 luglio la
Corte costituzionale, con la sentenza n. 164/2017, ha depositato le motivazioni
della decisione avente ad oggetto alcuni profili di presunta illegittimità
della normativa sulla responsabilità civile dei magistrati, la cd. legge
Vassallo, modificata dalla legge approvata nel 2015, la n. 18. La riforma ha
lasciato inalterati diversi profili della responsabilità civile dei magistrati
ma, tra le tante cose modificate, ha soppresso il filtro di ammissibilità della
domanda risarcitoria: il cittadino può, dunque, direttamente agire per proporre
la domanda risarcitoria nei confronti dello Stato.
La
questione di legittimità costituzionale della riforma della responsabilità dei
magistrati
La
Consulta, in particolare, dopo aver rigettato le diverse ordinanze rimesse dai
giudici di Verona, Treviso, Catania ed Enna, per difetto di rilevanza (cfr.
considerato in diritto, punto 3), ha ammesso solo l'ordinanza del Tribunale di
Genova, con il quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 2 della legge n. 18 del 2015 nella parte in cui ha abolito
il filtro di ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni, abrogando
l'art. 5 della cosiddetta legge Vassallo.
Spiegando
che le modifiche legislative sono state fatte sulla base delle indicazioni
della Unione Europea (vedi in particolare la sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione Europea, la nota pronuncia Köbler, sentenza 30 settembre 2003, in
causa C-224/01, Gerhard Köbler) e sulla base del principio dell'"equivalenza"
– ("il quale postula che le condizioni stabilite dalle legislazioni
nazionali in materia di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato, per
la responsabilità civile in esito alla violazione del diritto europeo per mezzo
di provvedimento giurisdizionale, non possono essere «meno favorevoli» di
quelle riguardanti analoghi reclami di natura interna, vale a dire delle altre
"normali" azioni risarcitorie esercitabili dai cittadini nei
confronti dello Stato in altre e diverse materie") - e della "effettività"
della tutela – ("che esige, poi, che i meccanismi procedurali del diritto
nazionale non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile o
eccessivamente difficile ottenere il risarcimento") - la Corte ritenendo
non fondata la questione, ha spiegato che non è illegittima la soppressione del
filtro di ammissibilità in quanto vengono ben bilanciati gli interessi in gioco
dell'effettività della tutela e della autonomia e indipendenza della
magistratura. Secondo la Consulta, la riforma non mina la serenità del giudice
in quanto rimane inalterato il meccanismo del divieto dell'azione diretta
contro il magistrato e il limite della rivalsa eventuale dello Stato nei
confronti del magistrato. Non è costituzionalmente necessario, secondo il giudice
delle leggi che, per bilanciare i contrapposti interessi sia prevista "una
delibazione preliminare dell'ammissibilità della domanda contro lo Stato, quale
strumento indefettibile di protezione dell'autonomia e dell'indipendenza della
magistratura".
L'abolizione
del filtro di ammissibilità ha superato il vaglio del giudice delle leggi
Dalla
parte motiva della sentenza si legge infatti che: "in tale cornice di
rinnovato bilanciamento normativo − i cui termini sono rimessi alla
discrezionalità del legislatore, nei limiti della ragionevolezza − si colloca -
ha spiegato la Consulta - la scelta legislativa di abolizione del cosiddetto
"filtro di ammissibilità", ritenuta funzionale al nuovo impianto
normativo, specie se riguardata alla luce dei già ricordati principi affermati
dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Non è costituzionalmente
necessario, infatti, che, per bilanciare i contrapposti interessi di cui si è
detto, sia prevista una delibazione preliminare dell'ammissibilità della
domanda contro lo Stato, quale strumento indefettibile di protezione
dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Tale esigenza può essere
infatti soddisfatta dal legislatore per altra via: ciò è quanto accaduto con la
legge n. 18 del 2015, per un verso mediante il mantenimento del divieto
dell'azione diretta contro il magistrato e con la netta separazione dei due
ambiti di responsabilità, dello Stato e del giudice; per un altro, con la
previsione di presupposti autonomi e più restrittivi per la responsabilità del
singolo magistrato, attivabile, in via di rivalsa, solo se e dopo che lo Stato
sia rimasto soccombente nel giudizio di danno; per un altro ancora, tramite il
mantenimento di un limite della misura della rivalsa. Tanto vale a stornare il
paventato pericolo che l'abolizione del meccanismo processuale in esame
determini un pregiudizio alla «serenità del giudice» come pure la temuta deriva
verso una «giurisprudenza difensiva», ipotesi, questa, che evidentemente
oblitera l'elevato magistero proprio di ogni funzione giurisdizionale".
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domenica 7 agosto 2016
Divina Agency 2016 ... Lavello (PZ)
giovedì 7 luglio 2016
Divina Agency Rinvii e Testi del PM irreperibili o assenti ...
Rinvii e Testi del PM irreperibili o assenti ...e il tempo trascorre ...lento e inesorabile.... per la Divina Agency ma anche per gli altri ....
venerdì 29 agosto 2014
Divina Agency ...quanto tempo per la giustizia?
Quanto tempo per la giustizia?
Quanti anni dovranno ancora passare per la giustizia? ...per la verità o il falso ideologico?
....ci vorrano dei complicati calcoli ....non solo matematici ....e il tempo trascorrerà....
Quanti anni dovranno ancora passare per la giustizia? ...per la verità o il falso ideologico?
....ci vorrano dei complicati calcoli ....non solo matematici ....e il tempo trascorrerà....
domenica 27 aprile 2014
Divina Agency ...verità o falso ideologico?
Oggi vogliamo iniziare a “dire la nostra” circa quanto raccontato, ormai circa
due anni fa, dagli organi inquirenti che si occuparono dell’operazione
“Divina”. Questo vuole essere un nostro tentativo, mai sopito, di chiarire parte
dell’intera vicenda giudiziaria e i retroscena, mai “venuti alla luce” di una
storia inverosimile e piena di irregolarità non solo processuali ma anche
procedurali che in alcuni punti, che in altra sede saranno in un prossimo
futuro discussi, sfocia in un chiaro ed evidente falso ideologico.
Gli organi inquirenti, durante la
conferenza stampa tenuta a Potenza all’indomani dell’operazione Divina,
raccontarono di avere rinvenuto presso la sede dell’Agenzia dei filmini che
ritraevano ignari clienti dell’Agenzia in atti sessuali con escort dell’Agenzia;
prontamente una nota di risposta dei legali dell’Agenzia replicò immediatamente
che ciò non corrispondeva al vero e che chiaramente era una falsità. Furono
esibiti durante la conferenza stampa dei computer portatili e non, che a detta
degli inquirenti costituivano corpo di reato, ma non si comprende ancor oggi
come mai quei computer non fossero sigillati e come potevano gli organi
inquirenti, senza verificarne il contenuto, affermare che costituissero corpo
di reato; in effetti addirittura un anno dopo l’operazione Divina, su istanza
dell’ Agenzia rivolta alla restituzione dei computer, la Procura procedette in
gran fretta, tra l’altro NDR senza la presenza di un consulente di parte
dell’Agenzia, all’esame dei computer e del loro contenuto. Sempre durante la
conferenza stampa furono presentati come corpo di reato dei bigliettini da
visita, che altro non riportavano che numeri telefonici e servizi di animazione
dell’Agenzia e infine dei condom, tra l’altro NDR rinvenuti non presso la sede
dell’Agenzia ma nella stanza da letto e nell’auto di uno degli indagati e
quindi presumibilmente adatti ad uso personale e non ad altre fantomatiche
attività illegali. Le numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali cui
furono oggetto gli attuali imputati nulla provarono; furono analizzate circa
duemila conversazioni telefoniche e di queste ne furono evidenziate solo
quattro in cui, NDR ad interpretazione degli inquirenti, ci sarebbe stato un
indizio, (un indizio, non una prova chiara e inconfutabile) di una presunta
attività delittuosa. Mai a nessuno e in nessuna occasione furono proposti dagli
imputati servizi “extra” o di “escort” e di questo, NDR, ne sono prova le stesse intercettazioni telefoniche! E, ad onor del vero, vi sono intercettazioni
telefoniche in cui alla richiesta da parte di clienti di servizi “extra”, gli imputati chiaramente rispondono in
maniera negativa.
Queste circostanze altro non sono
che un esempio di come gli organi inquirenti abbiano saputo distorcere la
realtà dei fatti a discapito della verità servendosi della loro posizione
privilegiata e dei media di massa per dare credibilità e lustro al loro discutibile
operato.
L’opera più “valida” venne
tuttavia creata dagli organi inquirenti successivamente, circa un mese dopo,
quando in seguito ad una calunniosa dichiarazione, NDR mai verificata dagli organi inquirenti e rilasciata da una ragazza
pressoché maggiorenne (NDR mancavano infatti circa quattro mesi alla maggiore
età e non come allora dichiarato, alcuni anni) e tra l’altro, NDR, sedicente
nel mentire circa le proprie qualità personali o di altri (come già avevano
appurato in altra sede gli organi di polizia), una persona incensurata, collaboratore dell’Agenzia, veniva con motivazioni poco chiare e
non sufficientemente esaustive ristretto agli arresti domiciliari “blindati”,
ovvero senza possibilità di poter comunicare con nessuno.
Tale persona, in seguito dagli
inquirenti ritenuta la “mente” dell’organizzazione criminale, dichiarò fin da
allora la propria estraneità a quanto contestatogli ma il GIP, tra l’altro non
quello che aveva seguito la fase delle indagini preliminari ma un sostituto,
non ritenne valide e sufficienti le dichiarazioni ne le successive istanze di scarcerazione
prodotte dai legali e ricche di dichiarazioni di altre persone, informate dei
fatti e già NDR individuate dagli organi inquirenti, che chiaramente
sconfessavano in toto quanto falsamente dichiarato dalla presunta parte offesa.
Seguì, stranamente non immediatamente dopo ma a distanza di alcuni mesi, la
richiesta del PM di un incidente probatorio onde cristallizzare i fatti oggetto
dei capi di imputazione seguiti alle dichiarazioni della minore. Quest’ultima, presunta
parte offesa, pur ricevendo regolare precetto per comparire dinanzi al GIP alla
data stabilita, senza giustificazione alcuna, non si presentò e così le volte
successive fino a rendersi, per gli organi inquirenti, definitivamente irreperibile;
fu così che l’imputato esibì in aula documentazioni varie da cui chiaramente si
poteva evincere la dimora della presunta parte offesa ma, per quale ragione
lasciamo comprendere a chi legge, nulla venne fatto dalla Procura per trovare
la presunta parte offesa e quindi, tramite l’esame in sede di incidente
probatorio, cristallizzare o meno, i fatti e i capi di imputazione. Al fine il
PM dichiarò di rinunciare all’incidente probatorio ma l’imputato continuò a
restare agli arresti domiciliari finché dopo oltre quindici mesi di arresti
domiciliari l’imputato, ormai esausto, per tramite dei suoi legali, rivolgeva
istanza affinché la Procura, ossia chi aveva proposto ed ottenuto dal GIP la
misura preventiva degli arresti domiciliari, lo ascoltasse personalmente, e non
per tramite di papiri di carta allegati a inutili istanze, e decidesse
successivamente se le sue dichiarazioni fossero veritiere o meno….il resto è
storia; dopo appena tre giorni, valutati tutti gli elementi, la Procura decise
di scarcerare l’imputato,
evidentemente non ritenendo più sufficientemente valide le accuse e così, il
famigerato “aguzzino della Divina Agency”, come fu definito quasi un anno e
mezzo prima da numerose testate giornalistiche, riacquistava finalmente, e a ragione, la libertà.
Una riflessione è d’obbligo; cosa
mai avrà detto l’imputato per convincere la Procura circa la sua estraneità ai
fatti contestati e in particolare circa le dichiarazioni calunniose della
presunta parte offesa in seguito alle quali era stato ristretto agli arresti
domiciliari? I capi di imputazione parlavano
di sequestro di persona e prostituzione minorile, reati che si sarebbero
commessi e perpetrati in maniera continuativa dall’estate 2011 ai primi di
Gennaio 2012. Si consideri NDR che nessun riscontro vi è tutt’oggi nel racconto
della minore, nessun testimone che abbia assistito alla presunta prostituzione,
nessun testimone che l’abbia mai addirittura riconosciuta nelle numerose feste
a cui ella ha dichiarato di partecipare, nessun testimone che dice di averla
vista segregata nel luogo in cui ella dice di essere stata sequestrata; eppure
la Procura ha interrogato ed ascoltato parecchi testimoni ma nessuno fa
riferimento ne riconosce la minore nonostante gli venga mostrato un album
fotografico con anche l’immagine della minore. Come è possibile tutto ciò?
Forse nel racconto della minore vi è qualche falsità?
A favore dell’innocenza dell’imputato
vi sono state fin da subito numerose dichiarazioni di parte, tutte, NDR, depositate
in Procura e agli atti, di persone frequentatrici del luogo in cui la minore
dichiara di essere sequestrata che hanno sconfessato in toto quanto dichiarato
falsamente dalla minore; testimoni, assidui frequentatori della villa in cui la
minore dichiara di essere sequestrata, che hanno dichiarato di non avere mai
visto nessuna persona segregata, o altre dichiarazioni di persone che dicono di
avere visto la minore a Bari proprio nel periodo in cui ella dichiarava di
essere sequestrata a Lavello in Basilicata. A ciò si aggiunga che la minore non
ha mai dato una descrizione del preciso luogo in cui sarebbe stata sequestrata,
luogo, ricordiamolo che era sede di un’ Agenzia di animazione e quindi, NDR, oggetto
di continue visite di clienti che mai hanno visto nessuno sequestrato. Ma non
sono solo questi i fatti e le situazioni che l’imputato ha
ricordato al PM durante l’interrogatorio in seguito al quale ha riacquistato la
piena libertà; l’imputato ricorda al PM di quanto già dichiarato quasi un anno
prima in occasione del tentato incidente probatorio e parla anche di profili di
un noto Social Network da cui evince la grande calunnia della minore. Una
cospicua documentazione tecnica (NDR in
parte agli atti già da un anno prima) prova
in maniera inequivocabile ed inconfutabile come la minore abbia mentito e raccontato falsità e in ultimo provano come la minore avesse in uso
NDR anche un telefono cellulare….situazioni tutte che al fine convincono alfine
e senza riserva alcuna il PM a revocare la misura personale degli arresti
domiciliari all’imputato.
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Quanto finora raccontato, in
maniera molto sommaria e sicuramente in alcuni punti lacunosa, è la storia, non
ancora terminata, della vicenda giudiziaria della Divina Agency.
Noi possiamo offrire le prove e non “parole”….inoltre possiamo
offrire le prove di gravi falsi
ideologici commessi dagli organi inquirenti, prove tutte raccolte in un dossier
che verrà mostrato in altra sede.....
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